Anticorruzione

Prevenzione conflitti d’interesse

Il GAL intende scongiurare il verificarsi di conflitti di interessi, attraverso azioni mirate a prevenzione e sanzionare ogni situazione di conflitto, garantendo totale trasparenza nella pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi,

I soggetti che si trovano in possibile conflitto di interessi devono comunicare al GAL la loro posizione e devono astenersi da ogni attività riferita alla azione interessata dal conflitto.

Gli Amministratori che si trovano nella situazione di conflitto d’interessi sono obbligati a dare notizia del possibile conflitto agli altri amministratori e al GAL, e astenersi da ogni attività che possa risultare in un conflitto di interesse o contraria ai principi di trasparenza e di buona amministrazione. In particolare l’amministratore deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per il GAL.

Nel caso in cui l’amministratore non informasse il C. di A. del sua posizione di conflitto e/o non si astenesse dalle attività afferenti alla situazione di conflitto di interessi, il C. di A. del Consorzio sarebbe costretto ad invalidare tutti gli atti deliberati, mentre l’amministratore in difetto sarebbe obbligato a dimettersi immediatamente dal C. di A della società consortile e a risarcire la società di eventuali danni e spese provocati.

Nel rispetto di quanto disciplinato dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

In nessun caso al di fuori delle modalità di affidamento disciplinate dal D.lgs 50/2016, i componenti degli organi della società consortile e le persone giuridiche di cui sono responsabili o partecipi potranno essere destinatari di affidamenti di forniture/servizi/lavori. Potranno essere altresì concessionari di contributi solo partecipando a selezioni pubbliche aperte che garantiscono pari opportunità tra i richiedenti.

I dirigenti, prima di assumere le loro funzioni, comunicano al GAL le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con le funzioni che svolgono e dichiarano se hanno parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che essi dovranno dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.

Dipendenti, collaboratori e istruttori informano per iscritto il GAL di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che essi abbiano avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:

  1. a) se essi, o loro parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  2. b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti l’attuazione della SSL, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

– Dipendenti e collaboratori si devono astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il Direttore.

Il mancato rispetto delle regole disciplinate nei paragrafi precedenti determina l’immediata sospensione del dirigente o dipendente/collaboratore e la successiva chiusura del rapporto di lavoro a seguito di valutazione approfondita dei fatti con adeguato risarcimento alla società di eventuali danni e spese provocati.

Clausola di pantouflage per appalti di Servizi, Forniture e Lavori

Ai sensi del comma 16 ter dell’ art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’ articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti“.

In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale anticorruzione 2015-2017, l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 39 del 10 marzo 2015, ha approvato e adottato la “Dichiarazione di Pantouflage” relativa alla clausola di pantouflage o revolving doors come prevista dalla predetta disposizione legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l’amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell’ambito dell’affidamento di appalti pubblici.

Trasparenza

In virtù dell’art. 1, co. 34, della legge n. 190/2012 e dell’art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 al GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, considerata società a partecipazione pubblica non di controllo, si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33[1], della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “Società trasparente”.

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull’organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 22, co. 3, del medesimo decreto.

L’interpretazione di queste disposizioni deve essere coordinata con l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.l. 90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall’art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Ad avviso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 deve avvenire con opportuni adattamenti.

Per quanto riguarda i dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, l’obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

Per ciò che attiene all’art. 15, con particolare riferimento alla pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell’ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. Analoghi accorgimenti possono essere osservati per la pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza.

Inoltre le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ma possono comunque provvedere in tal senso. E’ auspicabile, in ogni caso, che le società rendano noto, ai fini dell’accountability, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti interni coinvolti.

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, l’Autorità ritiene che per questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013).

Al fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente le misure necessarie e pubblicano, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

È opportuno, in aggiunta, che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l’assolvimento degli stessi.

Questa funzione è affidata preferibilmente all’Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell’esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

Analogamente a quanto indicato per le società controllate, qualora le società a partecipazione pubblica non di controllo non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione “Società trasparente”, sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione “Società trasparente” in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.